Carroattrezzi Castelli Romani

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Carroattrezzi Castelli Romani
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Quando si parla di soccorso stradale o Carroattrezzi Castelli Romani ? Apparentemente possono sembrare un servizio identico, ma a tal proposito la legge è molto chiara.

Il servizio di “trasporto veicoli” rischia di diventare un escamotage per improvvisarsi soccorritori stradali.  Il trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale è disciplinato dalla legge, mentre l’utilizzo di un carroattrezzi ad uso privato o conto terzi, come ad esempio quelli destinati per il trasporto di veicoli nuovi, hanno regolamenti e autorizzazione diverse, leggi le normative del Soccorso Stradale, e  il rischio è quello di imbattersi nelle sanzioni amministrative per trasporto abusivo di merci. Di seguito vi riportiamo un interessante articolo della ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), nel quale si cerca di fare chiarezza con Codice Stradale alla mano.

li autoveicoli adibiti al soccorso stradale, conosciuti con il nome di “carroattrezzi o carro attrezzi” adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli che si trovano in avaria o ai veicoli in sosta che fanno da intralcio alla circolazione stradale, classificati come “autoveicoli per uso speciale” ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera “i” del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono esenti dalle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 (art. 30, comma 2, lettera d), qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano effettivamente destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale specifica attività in base alla quale sono stati immatricolati. Infatti, sulla cara di circolazione di tali veicoli è riportato che essi rientrano nel campo di applicazione della citata Legge n. 298/74.

Di conseguenza, in caso di utilizzazione abusiva per operazioni di trasporto di merci (ad esempio, trasporto di un veicolo nuovo od anche usato non in avaria) è ipotizzabile – a carattere residuale se di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate – la violazione amministrativa di cui all’art. 82, commi 8 e 10, del Codice della Strada, concernente l’utilizzazione del veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. Tale violazione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi) e, pertanto, il veicolo deve essere sottoposto a Fermo Amministrativo per uguale durata.

Qualora la massa complessiva a pieno carico del carro-attrezzi risultasse superiore al limite ponderale di 6 tonnellate, si ritiene che possano comunque trovare applicazione le specifiche sanzioni previste dall’art. 46, commi 1 e 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, a cui fanno espresso rinvio:  l’art. 83, comma 6, del Codice della Strada, che così punisce «chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito ad uso proprio per trasporto di cose);l’art. 88, comma 3, del Codice della Strada, che così punisce «chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito al trasporto di cose per conto terzi).

A prescindere dal tonnellaggio del carroattrezzi, qualora dovesse configurarsi l’esercizio di una vera e propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in assenza della prescritta iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, concorrerà anche l’illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 26, comma 1, della Legge n. 298/74, nonché le specifiche disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto che ne hanno affidato l’effettuazione ad un vettore abusivo (committente, caricatore e proprietario della merce).

Tel: 0645548090

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